RC terzi

La polizza RC terzi è necessaria per "tenere indenne l’assicurato di quanto sia tenuto a pagare ad un terzo, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente provocati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza”.

La tutela d'impresa, in caso di azione di risarcimento esercitata da terzi, involontariamente danneggiati, è articolata in maniera tale da coprire l’intera gamma dei rischi in cui l’imprenditore può incorrere per propria responsabilità diretta o per danni cagionati, anche con dolo, da persone di cui debba rispondere.


La garanzia di base R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) permette al soggetto interessato di tutelarsi da tutte quelle situazioni che, a causa di un danno causato a terzi, intaccano il proprio patrimonio.

Nell’ambito di questa garanzia, si rappresenta che, in caso di infortunio di un proprio dipendente, non sempre l’assicurazione obbligatoria INAIL ci tiene lontani da amare sorprese. Per chi fa impresa, l’assicurazione obbligatoria nei confronti dei prestatori d’opera (dipendenti e collaboratori) è un passo fondamentale per la tutela del lavoratore. Tale obbligo consente al dipendente di avere una regolare posizione INAIL.

“L’INAIL tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro".

Quanto premesso evidenzia che, in taluni casi, qualora si ravvisi una responsabilità del datore di lavoro per quanto attiene l’infortunio subito dal proprio lavoratore, l’Istituto corrisponderà al lavoratore le somme dovute, ma provvederà a rivalersi sul datore stesso per quanto erogato. Ciò fa si che l’impresa debba tutelarsi in proprio contro tale eventualità, sottoscrivendo una estensione di garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile Operai). Quest'ultima può prevedere l’estensione della qualifica di terzi, considerando terzi:

  • i titolari e i dipendenti di ditte, di aziende di trasporto, fornitori e clienti, che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all’attività dell’Azienda, nonché di Imprese addette al servizio di manutenzione e/o pulizia
  • il personale non dipendente che, nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente assicurazione, per l’effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione e/o formazione (stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione, ecc.)